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Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i comuni e le province e le loro aziende o consorzi comunque costituiti sono tenuti a comunicare alla regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. Le regioni comunicheranno al Ministro per il tesoro entro dieci giorni dalle anzidette scadenze i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, con i dati analoghi relativi all'amministrazione regionale. Il Ministro per il tesoro riportera' tali informazioni nella relazione che e' tenuto a fare al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 407, a modifica dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che dovra' essere presentata entro venti giorni dalle anzidette scadenze.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 6 settembre 1978
