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Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i comuni e le province e le loro aziende o consorzi comunque costituiti sono tenuti a comunicare alla regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. Le regioni comunicheranno al Ministro per il tesoro entro dieci giorni dalle anzidette scadenze i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, con i dati analoghi relativi all'amministrazione regionale. Il Ministro per il tesoro riportera' tali informazioni nella relazione che e' tenuto a fare al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 407, a modifica dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che dovra' essere presentata entro venti giorni dalle anzidette scadenze. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 468

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La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33 comma 7)che: "e' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951". Ha inoltre disposto (con l'art. 37) che "le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli. La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale e' fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo sara' presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978. La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico e funzionale. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformita' di quanto stabilito nei commi medesimi".

Testo in vigore dal 6 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-22;951~art5 · fonte su Normattiva