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La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 e' stabilita in L. 5.000. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Testo in vigore dal 11 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-28;286~art2 · fonte su Normattiva