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Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1886 e 1887 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in lª categoria nella leva sulla classe 1888, assumeranno, quelli nati nel 1886 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1887 la ferma di anni due.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
