Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione
La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica. La presente legge promuove e disciplina altresi', allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. 1 ((2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 novembre 2003, n. 313
1La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Testo vigente dal 26 dicembre 2012
