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La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica. La presente legge promuove e disciplina altresi', allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 155/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28~art1 · fonte su Normattiva