Art. 11 — Obblighi di comunicazione
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Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003
