Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

Art. 1Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:

  • a)emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;
  • b)emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;
  • c)emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;
  • d)emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

Testo vigente dal 12 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-06;165~art1 · fonte su Normattiva