Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Art. 1 — Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:
- a)emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;
- b)emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;
- c)emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;
- d)emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.
Testo vigente dal 12 novembre 2025
