Art. 8 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Testo vigente dal 12 novembre 2025
