Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica

Art. 3 — Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito, per le finalita' di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo e' disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 31 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;84~art3 · fonte su Normattiva