Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:
- a)l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della densita' della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale;
- b)l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita' per le regioni a piu' alta popolazione. La direzione di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologi;
- c)l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico. Criteri di uniformita' validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanita', sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:
- a)prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
- b)prevenzione delle sue complicanze;
- e)terapia in situazioni di particolare necessita' clinica;
- d)consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;
- e)consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici;
- f)addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
- g)collaborazione con le unita' sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.
Testo vigente dal 26 marzo 1987
