Art. 4 — Tessera personale
Al cittadino affetto da fibrosi cistica e' rilasciata, dal centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La tessera di cui al comma 1 riporta, nella forma piu' adeguata per una lettura automatizzata, le patologie e le complicanze corre- late alla malattia di base; qualora il malato sia affetto da diabete secondario a fibrosi cistica, tale tessera e' sostitutiva di quella prevista per i diabetici dall'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3. In via transitoria, fino al rilascio della tessera personale di cui al comma 1, la tessera e' sostituita da certificazione rilasciata da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
