Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica

Art. 5 — Assistenza ospedaliera e domiciliare

I centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di day-hospital, sia a domicilio. Le cure a domicilio sono assicurate in regime di ospedalizzazione domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonche' di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3. 3 Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione e' consentita per la terapia della fibrosi cistica la prescrizione multipla di farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1 febbraio 1989, n. 37

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;548~art5 · fonte su Normattiva