Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica

Art. 8 — Servizio militare e servizi sostitutivi

I cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso. Per l'esenzione di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, o da una struttura ospedaliera o universitaria coordinata dal centro stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 3

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;548~art8 · fonte su Normattiva