Art. 2 — Campagne di informazione e divulgazione scientifica
Il Ministero della salute puo' realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
