Art. 4 — Campagne di screening dermatologico
Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunita' e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarita' di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'eta' maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) e' piu' alto.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
