Art. 3 — Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi
Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonche' al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attivita' di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonche' alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione. L'informativa di cui al comma 1 e' redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione e' datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perche' sia resa disponibile alle autorita' di vigilanza e controllo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
