Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici
Art. 3 — Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici
E' istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:
- a)ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilita' delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicita', veridicita' e fedelta', nonche' accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;
- b)autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
- c)individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresi' le modalita' di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 29 aprile 2025
