Art. 7 — Donazioni librarie
All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari».
Testo vigente dal 10 marzo 2020
