Art. 35 — Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative
Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
