Art. 33 — Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
- b)al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». 5 E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-12-2024 a seguito della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che disponevano la modifica del presente articolo, ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
