Art. 14 — Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela
All'attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo e' soppresso. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
