Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Art. 5 — Misure di tutela
Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere:
- a)la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
- b)la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
- c)l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
- d)il trasferimento in luoghi protetti;
- e)speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
- f)l'utilizzazione di documenti di copertura ((nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela));
- g)il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
- h)ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 12 aprile 2025
