Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Art. 13 — Programma definitivo per la protezione

La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione. Il programma definitivo e' accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualita', alla concretezza e alla gravita' del pericolo, all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorita' giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonche', se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art13 · fonte su Normattiva