Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Art. 22 — Aggravanti per il reato di calunnia

Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art22 · fonte su Normattiva