Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Art. 21 — Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
