Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Art. 27 — Relazione del Ministro dell'interno

Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonche' eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art27 · fonte su Normattiva