1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
Testo vigente dal 10 dicembre 1986
