Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

Testo vigente dal 24 marzo 1993

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 362/2006

    Questione inammissibile
    7 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77, 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 e dell'art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319. Invero, premesso che le disposizioni richiamate dalla norma censurata, inserite in decreti-legge non convertiti, avevano esteso l'assoggettamento a tassazione previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo "F"», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la questione prospettata difetta di rilevanza, giacché la cessione volontaria del terreno, oggetto del giudizio a quo , non rientra nell'ambito di applicazione della norma censurata. Quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente il diverso caso dei terreni che, al momento dell'inizio della procedura espropriativa, siano ubicati in zona territoriale omogenea di tipo "F", mentre, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, l'espropriazione ha avuto inizio in data anteriore a quella in cui il terreno espropriato, da agricolo, è stato destinato a zona omogenea di tipo "F".

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost.

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  • Ordinanza n. 6/2001

    Questione inammissibile
    4 gennaio 2001

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione e carenza di elementi idonei a far ritenere l'applicabilità della disposizione denunciata nel giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (di conversione del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti legge non convertiti n. 174 del 1992, n. 269 del 1992, n. 319 del 1992. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 170/2000

    Questione inammissibile
    1 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge, 24 marzo 1993, n. 75, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione, nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a) dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75~art1 · fonte su Normattiva