Art. 2 — Acquisizione di aree e di immobili
Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
