Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

Art. 3 — Criteri di attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, la regione siciliana adotta i seguenti criteri:

  • a)per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma appartenenti al patrimonio della regione siciliana, nonche' di quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali, i relativi progetti, redatti dagli uffici del Genio civile e dagli uffici tecnici comunali, devono prevedere opere di miglioramento statico e, ove possibile, di adeguamento alle norme di edilizia sismica; nei casi di carenza di personale tecnico o per particolari interventi specialistici, le amministrazioni locali possono avvalersi degli uffici del Genio civile o di qualificati liberi professionisti, singoli od associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni;
  • b)per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale; gli istituti autonomi per le case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, o alla promozione di programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o dalla regione siciliana;
  • c)per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, nonche' per il patrimonio barocco del Val di Noto, la regione siciliana si avvale delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali e degli uffici del Genio civile, nonche', ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;433~art3 · fonte su Normattiva