Art. 4 — Comitato Stato-regione
Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nonche' per assicurare l'attuazione degli interventi e per vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestivita' della spesa, con decreto del presidente della regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, e' istituito un apposito comitato composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali. La regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano di cui all'articolo 2 trasmettono al comitato di cui al comma 1, con cadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entita' dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarita' delle procedure adottate.
Testo vigente dal 18 gennaio 1992
