Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - limitatamente ad una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto - sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967. I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art12 · fonte su Normattiva