L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale. Passano altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprieta' degli enti ammessi al beneficio del trasferimento. Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale. Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedera' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse. La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato".
Testo vigente dal 16 marzo 1981
