Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni

Art. 4 — Disposizioni relative al personale

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonche' presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, e' trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale e' disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche. La Societa', per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attivita' concernenti i servizi trasferiti alla Societa' stessa, nonche' del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Societa' stessa. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facolta' per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilita'. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non puo' svolgere attivita' presso la Societa' oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Societa' come necessario allo svolgimento delle attivita' che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Societa' stessa. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Societa' e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalita' del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3:

  • a)i tempi e le modalita' del passaggio del personale;
  • b)la tutela della professionalita' acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
  • c)le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Societa' e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;
  • d)la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione piu' funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie. Il pagamento delle pensioni al personale gia' dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed al medesimo personale che sara' collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, e' a carico del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 5 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 260/1993

    Questione infondata
    1 giugno 1993

    La disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, attribuisce al personale dell'Azienda - compreso quello del ruolo locale di Bolzano - il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze delle società concessionarie a cui i suddetti servizi vengono affidati, non è in contrasto con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, come la norma in questione precisa, il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni non avviene mediante la creazione di posti in soprannumero, ma - in conformità delle procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 - utilizzando i posti di ruolo disponibili, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.(Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).

    Art. 1 Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni · Art. 4 Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni · Art. 89 Testo unico costituzionali · Art. 100 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-29;58~art4 · fonte su Normattiva