Le regioni definiscono le modalita' per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresi' allo svolgimento dei controlli medesimi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge, secondo le modalita' determinate da ciascuna regione. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e' altresi' escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e' altresi' escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 19 agosto 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-25;127~art8 · fonte su Normattiva