La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonche' la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI puo' individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potesta' legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art24 · fonte su Normattiva