All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
  • 2)dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;
  • b)al comma 2:
  • 1)alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;
  • 2)dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;
  • c)al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027». Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art50 · fonte su Normattiva