Art. 49 — Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale. L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale. Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
