Art. 21 — Disposizioni in materia di demanio
All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato." All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo". 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n. 340
5La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) che sono abrogate le norme del presente articolo, comma 2, limitatamente alla parte disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000
