Art. 21 — Disposizioni in materia di demanio
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All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato." All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo".
Testo in vigore dal 14 maggio 1998 al 9 dicembre 2000
