Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta' locali.

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art24 · fonte su Normattiva