I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-31;579~art5 · fonte su Normattiva