Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-31;579~art1 · fonte su Normattiva