Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma e' inserito il seguente: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza".

Testo vigente dal 14 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art9 · fonte su Normattiva