capo I — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
- Art. 1 — (Dividendi distribuiti da società non residenti)
- Art. 2 — (Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976)
- Art. 3 — (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)
- Art. 4 — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)
- Art. 5 — (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione
- Art. 6 — (Disposizioni in materia di imposta di bollo)
- Art. 7 — (Trattamento tributario su talune operazioni di credito)
- Art. 8 — (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)
- Art. 9 — (Tasse automobilistiche)