All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma trentasettesimo il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.";
  • b)il comma quarantatreesimo e' sostituito dal seguente: "Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.";
  • c)al comma quarantaquattresimo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.";
  • d)al comma quarantacinquesimo la parola: "bimestre" e' sostituita dalla parola: "quadrimestre";
  • e)al comma quarantasettesimo le parole: "lire 1.500" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000". Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

Testo vigente dal 16 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;187~art2 · fonte su Normattiva