Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.
- Art. 1 — Finalità
- Art. 2 — Divieti di iscrizione e di navigazione
- Art. 3 — Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto
- Art. 4 — Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale
- Art. 5 — Promozione della ricerca in campo navale
- Art. 6 — Adeguamento delle sanzioni