Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta
Art. 6 — Adeguamento delle sanzioni
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "da 1.033 euro a 6.197 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.066 a 12.394 euro".
Testo vigente dal 20 gennaio 2006
