Art. 5 — Promozione della ricerca in campo navale
Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitivita' della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 gennaio 2006
